Gli enti non profit non devono restituire i contributi a fondo perduto

- Giovedì, 24 Giugno 2021 Scritto da Staff CSV Marche

(da CSVnet*) - Tra le indicazioni previste nella conversione in legge dello scorso 22 giugno, alcune riguardano centri culturali, sociali e ricreativi, gli eventi sportivi, i centri natatori, le piscine in impianti coperti, i centri benessere, i corsi di formazione in presenza, convegni e congressi 

ROMA - La ripresa delle attività dei centri culturali, sociali e ricreativi del Terzo settore, la possibilità di presenziare agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli di livello agonistico di rilevante interesse nazionale, gli spettacoli aperti al pubblico e i luoghi della cultura, la possibilità di svolgere corsi di formazione in presenza, ma anche la riapertura delle piscine anche in impianti coperti e la possibilità di svolgere attività di ristorazione al chiuso, con consumo al tavolo, anche in orario serale.

Queste alcune delle misure contenute nel dl n. 52/2021 (decreto riaperture) – convertito dalla legge n. 87/2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 giugno 2021 – che reca il quadro attuale delle misure da applicare sino al 31 luglio 2021 (termine dello stato di emergenza, prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile scorso) per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali del Paese.

Le misure

Nel contesto di una situazione sanitaria in positiva evoluzione a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell’accelerazione della campagna vaccinale, il dl n. 52/2021, come convertito nella legge n. 87/2021, prevede, in generale, una serie di misure dirette a disciplinare, in zona gialla, l’allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da Covid-19.

Ad oggi, però, tutte le Regioni e le Province autonome (ad eccezione della Valle d’Aosta, che è ancora “gialla”) si trovano in zona bianca: è quindi possibile che esse abbiano adottato provvedimenti ancora meno restrittivi rispetto a quelli previsti dal dl n. 52/2021, anche anticipando i termini per le aperture in esso previsti.

Si invitano quindi le associazioni e gli altri enti non profit a prendere visione delle ordinanze emesse in materia e consultabili sui siti istituzionali di Regioni e Province autonome.

Tutte le attività economiche, produttive e sociali devono comunque svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida regionali idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Il Ministero della Salute, con ordinanza dello scorso 29 maggio, ha disposto che il riferimento in materia è ad oggi rappresentato dalle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” (aggiornate al 28 maggio scorso), e quindi dalle diverse schede in esse presenti.

Di seguito le prossime riaperture di interesse per il non profit.

Cosa riapre il 1 luglio 2021 in zona gialla

Dal 1 luglio 2021 sono consentiti:

  • la ripresa delle attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e circoli associativi del Terzo settore situati in zona gialla, nel rispetto delle menzionate “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, e nello specifico delle previsioni contenute nella scheda “circoli culturali e ricreativi”;
  • la riprese delle attività dei centri natatori e delle piscine in impianti coperti, nonché dei centri benessere, in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Federazione medico sportiva italiana (Fmsi), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico (Cts);
  • la presenza del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di livello agonistico di rilevante interesse nazionale e che si svolgono al chiuso: la capienza consentita per gli eventi sportivi non può essere superiore al 25 per cento, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 500;
  • lo svolgimento di convegni e congressi nel rispetto delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome;
  • lo svolgimento, anche in presenza, corsi di formazione pubblici e privati nei territori in zona gialla;
  • le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida.

Cosa ha già riaperto

È comunque confermata, per le zone gialle, l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre, limitando la necessità di prenotazione preventiva, relativamente al sabato e ai giorni festivi, per l’accesso agli istituti e ai luoghi della cultura che nel 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore ad un milione.

La riapertura è possibile nel rispetto della scheda “musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura”, contenuta nelle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome.

Dal 26 aprile 2021 è permesso lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva, incluse quelle di squadra e di contatto, fatto salvo il nuoto nelle piscine all'aperto, la cui apertura è avvenuta il 15 maggio scorso.

Per le attività delle palestre la data di riapertura è stata il 24 maggio 2021.

Gli eventi sportivi all’aperto sono consentiti già dal 1 giugno esclusivamente con posti a sedere preassegnati, purché sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e nel rispetto di determinati parametri e linee guida.

Dal 15 giugno 2021 è già consentito lo svolgimento di fiere, ferma restando il possibile svolgimento in data anteriore di attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. È inoltre consentito l’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

Per le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), nelle zone gialle:

  • dal 26 aprile 2021 è possibile il consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti, nonché dei protocolli; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
  • dal 1 giugno 2021 è possibile anche l’attività al chiuso, con consumo al tavolo, anche in orario serale, fermo comunque l’obbligo di osservare le norme precauzionali contenute nei protocolli e le linee guida in materia.

Nelle zone arancioni e rosse continua ad applicarsi la normativa già in vigore. Dunque le attività di ristorazione sono sospese, restando possibile la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Anche in questo caso, per bar e altri esercizi simili senza cucina l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.

È consentita - senza limiti di orario - la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, ivi alloggiati.

Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, è prevista la riapertura delle attività dei centri termali, e dei parchi tematici e di divertimento, parchi giochi e ludoteche e spettacoli viaggianti, nel rispetto di protocolli e linee guida del settore. Resta ferma l’attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario.

Dal 26 aprile 2021 è consentito lo svolgimento, in zona gialla, degli spettacoli aperti al pubblico a decorrere dal 26 aprile 2021, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e purché sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e nel rispetto di determinati parametri e linee guida.

Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, di gallerie commerciali, di parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili

A proposito degli spostamenti

La conversione in legge del dl n. 52/2021 ha inoltre confermato quanto già previsto circa gli spostamenti ammessi in entrata ed in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa, consentendoli ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 (comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, oppure l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2) o motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute, o effettuati per rientrare presso la propria residenza, domicilio o abitazione.

Nelle zone bianche non si applicano limiti orari agli spostamenti, mentre i limiti orari degli spostamenti in zona gialla sono scanditi secondo le seguenti fasce temporali:

- 18 maggio - 6 giugno 2021: dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo;

- 7 giugno - 20 giugno 2021: dalle ore 24.00 alle ore 5.00 del giorno successivo;

- dal 21 giugno 2021 cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti.

Il Ministro della Salute può, con ordinanza, stabilire limiti orari diversi da questi per eventi di particolare rilevanza.

L’ultimo di una lunga serie

Il dl n. 52/2021 è tra gli ultimi di una lunga successione normativa di decreti-legge con i quali è stata affrontata l’epidemia da Covid-19.

In materia è più tardi intervenuto il dl n. 65 del 2021 (dl riaperture bis), che ha disposto la riapertura di una serie di attività a partire dal mese di giugno secondo diverse gradazioni, il cui contenuto è peraltro confluito proprio nel dl n. 52, unitamente a quello del dl n. 56/2021 (dl proroga termini).

Attualmente il quadro degli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione della pandemia risulta quindi definito da un insieme di decreti-legge che stabiliscono la cornice ordinamentale delle misure adottabili per la gestione dell’emergenza (in particolare i dl n. 19/2020 e n. 33/2020, nel tempo integrati e modificati) e di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che attuano le disposizioni dei decreti-legge, modulandole in relazione all’andamento epidemiologico.

In particolare, con il dl n. 52/2021, sono disciplinate le misure da applicarsi al momento, rinviando a quanto già previsto dal Dpcm del 2 marzo 2021 ed estendendo al 31 luglio 2021 la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti di contenimento dell’emergenza.

*di Chiara Meoli, Cantiere terzo settore

Ultima modifica il Giovedì, 24 Giugno 2021 14:57