Obblighi di trasparenza sui contributi pubblici: cosa fare

Città: ROMA - Venerdì, 25 Gennaio 2019 Scritto da

Entro il 28/02 va assolto l'obbligo, anche per gli enti del Terzo settore, di pubblicare on line il rendiconto dei contributi pubblici ricevuti l'anno prima. Oltre alla circolare del Ministero anche una nota informativa della Regione Marche. Di seguito spiegato nel dettaglio cosa devono fare i soggetti coinvolti.

ROMA - È entrato in vigore dal 1 gennaio 2019 l’obbligo di pubblicità e trasparenza per alcuni soggetti – tra cui gli enti del Terzo settore – che ricevono finanziamenti dalla pubblica amministrazione. Un provvedimento previsto dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017 (art. 1 commi 125-129), per cui entro il 28 febbraio di ogni anno dovranno pubblicare online il rendiconto di tutti i contributi pubblici ricevuti nel corso dell’anno precedente, se la somma totale supera i 10.000 €.

In merito a questo adempimento, pubblichiamo nella sezione download allegati la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (n. 2/2019) pubblicata l'11/01/2019 e la nota informativa emanata dalla Regione Marche - PF Terzo settore (prot. n. 0197326 del 18/02/2019):
di particolare interesse per le associazioni è la conferma che anche le somme ricevute con il 5 per mille concorrono al raggiungimento della somma di 10.000 € e la possibilità di pubblicare il rendiconto sulla propria pagina Facebook o sul sito della rete associativa di riferimento, qualora non possedessero un proprio sito internet. La circolare conferma anche che l’attribuzione del vantaggio include anche le risorse strumentali (es. comodato d’uso di un bene) e che la “sanzione restitutoria” per il mancato adempimento degli obblighi di legge si applica solo alle imprese.

Tipologia di contributi ricevuti

I contributi da pubblicare on line sono quelli ricevuti da “rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate" cioè, sintetizzando, da soggetti pubblici o a partecipazione pubblica o a controllati da pubbliche amministrazioni.
I contributi pubblici in oggetto includono le risorse finanziarie o la concessione dell’utilizzo di beni immobili o strumentali per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse. La circolare non chiarisce a fondo di che tipo di rapporti si tratti, ma secondo un’interpretazione molto ampia – condivisa da CSVnet (Associazione dei CSV d'Italia) – comprende sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere.
Nei casi di rapporto di comodato di un bene mobile o immobile, si dovrà far riferimento al valore dichiarato dalla PA che ha attribuito il bene in questione. Sono comprese le somme derivanti dal 5 per mille.

Categorie coinvolte

• Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di onlus
• Le imprese

Obblighi

Gli ets coinvolti devono pubblicare le informazioni indicate sui propri siti o portali digitali. In mancanza del sito dedicato, possono pubblicare sulla propria pagina facebook o sulla pagina internet della rete associativa alla quale aderiscono.

Periodo temporale interessato

L’obbligo scatta a partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018. Si usa, quindi, il criterio contabile di cassa, considerando le somme ricevute nell’anno solare precedente, indipendentemente dall'anno di competenza a cui si riferiscono. La scadenza è prevista entro il 28 febbraio di ogni anno.
Valore economico
La somma di 10.000 euro va considerata in senso cumulativo: l'obbligo di informazione scatta quando il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a questa cifra. Andranno quindi pubblicati, gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, anche se inferiori a 10.000 euro.

Quali informazioni pubblicare?

1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
2. denominazione del soggetto erogante;
3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
4. data di incasso;
5. causale.

 

Ultima modifica il Lunedì, 22 Luglio 2019 13:19