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Superbonus: confermato lo sconto in fattura per il Terzo settore © Foto in copertina di Massimiliano Marradi, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"

Superbonus: confermato lo sconto in fattura per il Terzo settore

Città: ROMA - Giovedì, 20 Aprile 2023 Scritto da Staff CSV Marche

(da Cantiere Terzo settore*) - La deroga vale per Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che potranno ancora accedere anche alla cessione del credito per gli interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio. La previsione è contenuta nella conversione in legge del dl. n. 11/2023

ROMA - Novità sul cosiddetto Superbonus per il Terzo settore. Con la legge 11 aprile 2023, n. 38, infatti, è stato convertito il dl n. 11/2023, adottato dal Governo nel febbraio scorso con misure urgenti in materia di cessione dei crediti per una serie di interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio, all’efficienza energetica, a misure antisismiche, al recupero o al restauro della facciata degli edifici esistenti, all’installazione di impianti fotovoltaici, all’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

Con la conversione, quindi, il divieto di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito (decorrente dal 17 febbraio 2023) non si applica ai soggetti di cui (tra gli altri) alla lett. d-bis) dell’art. 119, comma 9 dl. n. 34/2020, quindi Onlus, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) (art. 2, comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati).

Proprio con riguardo a tali soggetti, si specifica che tutti i requisiti per rientrare nell’ambito di applicazione del comma 10-bis dell’art. 119 dl n. 34/2020 devono sussistere sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono persistere sino alla fine dell’ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d’uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell’immobile oggetto degli interventi.

Sul punto si ricorda che il comma 10-bis citato prevede che il limite di spesa ammesso alle detrazioni del superbonus previsto per le singole unità immobiliari è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare (ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate) per le Onlus, per le Odv iscritte nei registri e per le Aps iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • svolgano attività̀ di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità̀ di carica;
  • siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 a titolo di proprietà̀, nuda proprietà̀, usufrutto o comodato d'uso gratuito

 

*Di Chiara Meoli

 

Ultima modifica il Giovedì, 20 Aprile 2023 18:25