Superbonus, istruzioni d'uso per gli enti non profit

- Venerdì, 04 Settembre 2020 Scritto da

(da CSVnet.it) L'agevolazione prevista dal Decreto Rilancio prevede una serie detrazioni alle spese per interventi di efficientamento energetico e antisismici, l'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Ecco una mini guida con gli esempi specifici 

ROMA - Anche gli enti non profit possono accedere al Superbonus, un’agevolazione prevista dall’art. 119 del Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

In particolare l’art. 119 del Decreto individua:

- le tipologie di enti che possono accedere all’agevolazione;

- le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto di beneficio;

- la misura della detrazione e gli adempimenti da porre in essere ai fini della spettanza della stessa.

Quali enti non profit possono farne richiesta
Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione, gli enti non profit interessati a tale misura agevolativa sono:

  • Le Onlus, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps), iscritte nei rispettivi registri;
  • Le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro Coni, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Tipologie e requisiti tecnici degli interventi oggetto di beneficio
L’obiettivo del legislatore è quello di riqualificare sul piano energetico e su quello sismico le abitazioni: per poter usufruire del bonus fiscale è quindi necessario che l’intervento consegua i risultati imposti dalla normativa in termini o di efficienza energetica o di tenuta antisismica.

Gli interventi agevolabili si distinguono in “interventi principali o trainanti”, che sono necessari ed indispensabili per ottenere il beneficio fiscale al 110%, ed "interventi aggiuntivi o trainati”, che beneficiano della detrazione solo se compiuti in abbinamento ai primi.

In particolare, come vedremo meglio in seguito, gli interventi trainanti sono delle seguenti quattro tipologie:

1)interventi di isolamento termico degli involucri edilizi

2)la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

3) la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari

4)interventi antisismici (sismabonus)

Gli interventi aggiuntivi o trainati sono invece suddivisibili nelle seguenti tipologie:

1)Interventi di efficientamento energetico

2)Installazione di impianti solari fotovoltaici

3)Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Questi ultimi tre tipi di intervento per poter beneficiare della detrazione del 110% devono essere svolti congiuntamente con almeno uno dei quattro interventi precedenti e devono essere finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche.

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Fonte: CSVnet.it

Ultima modifica il Venerdì, 04 Settembre 2020 22:18