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Un uomo si infila le scarpe
© Foto in copertina di Enrico Genovesi, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"

Onlus: come orientarsi nel nuovo scenario fiscale da gennaio 2026

30 Ottobre 2025
Città: ROMA

(da Cantiere Terzo settore*)- Dal 1° gennaio 2026, con l’entrata in vigore del regime fiscale per gli enti del Terzo settore, dovranno scegliere se aderire al Runts o rimanere fuori. Un passaggio cruciale che comporta conseguenze fiscali e patrimoniali importanti. Ecco una guida per capire cosa cambia, quali sono le opzioni e come prepararsi.

Con l’entrata in vigore del regime fiscale dedicato agli enti del Terzo settore, da gennaio si chiude un capitolo significativo per il non profit italiano: quello delle Onlus. Secondo i dati aggiornati a maggio 2025 dell’Anagrafe gestita dall’Agenzia delle entrate, la qualifica riguarda ancora circa 9.000 enti, anche se è probabile che il numero sia già diminuito negli ultimi mesi.

Queste organizzazioni si trovano ora di fronte a una scelta cruciale: aderire o meno al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Ma come orientarsi? Quali sono le implicazioni e le opportunità legate a questa decisione?

Ecco un quadro sintetico per aiutare gli enti a valutare consapevolmente il percorso da intraprendere. Vi ricordiamo che su questo stesso tema Cantiere terzo e CSV Lazio hanno organizzato un focus online “Onlus, quale futuro? Come orientarsi dal 1° gennaio 2026” in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 17 che sarà trasmesso sulle pagine facebook dei due enti, e sul canale youtube di Cantiere terzo settore.

COSA SUCCEDE PER CHI SI ISCRIVE? QUALI SONO I NUOVI REGIMI FISCALI A CUI VA INCONTRO?

Gli enti che si iscriveranno al Runts, a tutti gli effetti saranno assoggettati al regime fiscale proprio della nuova qualifica che andranno ad assumere. In particolare, il regime fiscale sarà diverso a seconda se la “Onlus” assumerà la qualifica di impresa sociale oppure una delle altre tipologie previste dal codice del Terzo Settore come organizzazioni di volontariato (Odv), associazione di promozione sociale (Aps), ecc.Per le imprese sociali

Nel caso in cui assuma la qualifica di impresa sociale, per quanto attiene all’Ires troverà applicazione l’articolo 18 del dlgs 112/2017, ai sensi del quale gli utili accantonati a riserva indivisibile e destinati a svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio e le somme destinate a contributo per l’attività ispettiva non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Per quanto riguarda le imposte indirette e le agevolazioni per chi effettua erogazioni in loro favore, disciplinate dall’articolo 82 e 83 del dlgs 117/2017, esse si applicheranno solo alle imprese sociali non costituite in forma societaria. A meno che le Onlus non effettuino trasformazioni in sede di acquisizione della qualifica di impresa sociale, non dovrebbe essere il loro caso.

Per le altre tipologie di enti del Terzo settore

Nel caso in cui la Onlus assuma un’altra delle possibili qualifiche di Ets le imposte dirette e la qualificazione fiscale dell’ente verranno stabilite in base all’articolo 79 del dlgs 117/2017, rispetto al quale si continua ad essere in attesa di una circolare interpretativa da parte dell’Agenzia delle Entrate.

L’ente potrà altresì applicare un regime forfetario per la determinazione del reddito imponibile ai fini Ires, che cambia a seconda che la ex-Onlus venga iscritta alla categoria degli Ets “residuali” (faranno parte di questa categoria le fondazioni, a meno che non si qualifichino enti filantropici) ovvero si iscriva nella sezione organizzazioni di volontariato (Odv) o associazioni di promozione sociale (Aps).

Nel primo caso, ai sensi dell’articolo 80 del dlgs 117/2017, il reddito viene determinato applicando ai ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali le seguenti aliquote:

a)  attività di prestazioni di servizi:

1)  ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7%;

2)  ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10%;

3)  ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17%;

b)  altre attività:

1)  ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5%;

2)  ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7%;

3)  ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14%.

Nel caso in cui la Onlus acquisisca la qualifica di Aps oppure Odv, ai sensi dell’articolo 86 del dlgs 117/2017 e per gli enti che dichiarano ricavi commerciali fino ad euro 130.000 (soglia che potrebbe essere abbassata a 85.000 euro), viene prevista una percentuale di redditività pari al 3% per le Aps e dell’1% per le Odv, oltre all’irrilevanza ai fini Iva delle prestazioni.

Per quanto riguarda le imposte indirette e le agevolazioni in capo al donante per le erogazioni liberali effettuate a favore di Ets, si applicano gli articoli 82 e 83 del dlgs 117/2017.L’Iva

Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, ricordiamo che – ad oggi – laddove l’articolo 10 del dpr 633/72 faceva riferimento alle “Onlus” si farà invece riferimento agli “enti non commerciali del Terzo settore”, con ricadute sugli enti che assumono la qualifica di impresa sociale e la cui esenzione discendeva esclusivamente dalla qualifica di Onlus. Su questi aspetti si è in attesa della emanazione di un Decreto Legislativo che potrebbe intervenire in materia.

COSA SUCCEDE PER CHI NON SI ISCRIVE? QUALE IL REGIME FISCALE PER CHI RIMANE FUORI?

Chi rimane fuori applicherà la disciplina prevista dal Codice Civile e dal Tuir e assumerà la qualifica di ente non commerciale o di ente commerciale ai sensi delle norme ivi contenute.

In particolare, ai sensi dell’articolo 73 del Tuir, saranno considerati non commerciali le ex Onlus “che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale”, ove per oggetto principale viene intesa “l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto”.

Laddove l’ente assuma la qualifica di “ente non commerciale”, ai fini della determinazione del reddito applicherà le norme previste agli articoli 143 e seguenti del Tuir.

Ai sensi dell’articolo 143, il reddito complessivo sarà formato dalla somma di diverse categorie reddituali, ovvero redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi.

Rispetto alla nozione ordinaria di commercialità, per tali enti sono previste alcune agevolazioni, quali:

  • Non vengono considerate attività commerciali le prestazioni di servizi diversi da quelli rientranti nell’articolo 2195 del codice civile, a patto che tali prestazioni siano rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente, senza specifica organizzazione e i relativi corrispettivi non eccedano i costi di diretta imputazione;
  • Non concorrono alla formazione del reddito i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  • Non concorrono inoltre alla formazione del reddito i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti.

CHI NON SI ISCRIVE DOVRÀ DEVOLVERE L’INCREMENTO DEL PATRIMONIO DAL MOMENTO IN CUI HA ACQUISITO LA QUALIFICA DI ONLUS: PER GLI ENTI DI VECCHIA DATA, COME SARÀ POSSIBILE RECUPERARE QUESTA INFORMAZIONE?

Nel caso in cui la Onlus non presenti domanda di iscrizione al Runts entro il termine del 31 marzo 2026 ma continui la sua attività come semplice ente disciplinato dal Codice Civile, vi è l’obbligo devolutivo dell’incremento del patrimonio, calcolato a partite da quando l’ente si è scritto all’anagrafe delle Onlus.

Sempre ai sensi dell’articolo citato, le Onlus che invece si iscrivono al Runts, anche come imprese sociali, non vedono la perdita di qualifica attratta nell’obbligo devolutivo.

Vengono inoltre escluse dall’obbligo devolutivo i trust dotati di tale qualifica di Onlus nonché le Onlus “che, a causa della direzione e del coordinamento o del controllo da parte dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore”. Tale esclusione è però subordinata alla presenza di determinate clausole nello statuto dell’ex Onlus.

Nel caso in cui le Onlus siano nelle condizioni di dover devolvere il patrimonio, l’articolo 101 stabilisce che esse “devolvono il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

In proposito è plausibile attendere un atto di indirizzo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ricordiamo che, in merito alla devoluzione dell’incremento patrimoniale a cui le Onlus erano assoggettate in caso di perdita di qualifica, si era espressa l’Agenzia delle entrate con circolare 59/E. La questione è stata affrontata nel punto 4) della Circolare 59/E richiamata, ove veniva previsto come il patrimonio detenuto prima dell’assunzione della qualifica venisse “fatto salvo” rispetto all’obbligo devolutivo. La circolare, a tale fine prevedeva che “l’ente dovrà allegare alla richiesta di parere sulla devoluzione del patrimonio rivolta all’Agenzia […] la documentazione rappresentativa della situazione patrimoniale dell’ente, […]  alla data in cui l’ente ha acquisito la qualifica di ONLUS, nonché la stessa documentazione rappresentativa della situazione alla data in cui tale qualifica è venuta meno”.

Sul tema si era espressa anche l’Agenzia per le Onlus (ente ad oggi soppresso) con un Atto di Indirizzo approvato in data 7 maggio 2008, nel quale affermava che “tuttavia, lo stato patrimoniale non è sufficiente ad individuare l’incremento di patrimonio che deve soggiacere al vincolo devolutivo in quanto consentendo di operare solo una differenza aritmetica di quanto detenuto dall’ente ante post qualifica, non permette di stabilire se l’incremento patrimoniale derivi dal regime fiscale agevolato di cui l’ente ha fruito o da altre ragioni non dipendenti dal suddetto regime”.

L’Agenzia per le Onlus, nell’Atto di Indirizzo, ha individuato alcuni aspetti di cui tenere conto aggiuntivi rispetto alla mera situazione patrimoniale.

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