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Una donna scrive un foglio su un tavolo davanti a un uomo
© Foto in copertina di Gabriella Carnevali, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"

Come restituire il 5 per mille ricevuto?

13 Novembre 2025
Città: ROMA

(da Cantiere Terzo settore*) – Per un ente del Terzo settore, a seconda dei casi, la rinuncia può essere volontaria o coattiva: una guida pratica per gli Ets con procedura e riferimenti.

Ci sono dei casi in cui, per volontà dell’ente del Terzo settore (Ets) o su richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’organizzazione in questione deve restituire il beneficio ricevuto del 5 per mille.

Ma come procedere?
Ecco un riepilogo della procedura e dei riferimenti per la restituzione delle somme del 5 per mille, con specifico riguardo agli enti del Terzo settore per i quali l’amministrazione di riferimento è il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Vengono, inoltre, chiarite le procedure per gli enti che, pur rimanendo iscritti al Runts, intendono rinunciare a percepire il 5 per mille.

La restituzione delle somme del 5 per mille

I riferimenti variano a seconda che la restituzione avvenga su istanza dell’ente (ad esempio, nelle ipotesi di scioglimento o di cancellazione volontaria dal Runts con prosecuzione dell’attività ai sensi del codice civile) oppure su richiesta del Ministero (nelle ipotesi previste dall’art. 17 del Dpcm 23 luglio 2020).

RESTITUZIONE ORDINARIA (PER VOLONTÀ DELL’ENTE)

La restituzione delle somme dovrà essere effettuata mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente del Ministero, riportando come intestatario “Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Tesoreria dello Stato, Capitolo: 3668, Capo 27, articolo 1”, e avendo come riferimento il seguente codice IBAN IT55B0100003245BE00000001MZ.

Come causale si richiede di inserireRestituzione 5 per mille anno 20__ – Codice fiscale e Nome associazione.

RESTITUZIONE COATTIVA (SU RICHIESTA DEL MINISTERO)

La restituzione delle somme dovrà essere effettuata mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente del Ministero, riportando come intestatario “Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Tesoreria dello Stato, Capitolo: 3668, Capo 27, articolo 2”, e avendo come riferimento il seguente codice IBAN IT79Q0100003245BE00000001IN.

Come causale si richiede di inserireRestituzione 5 per mille anno 20__ – Codice fiscale e Nome associazione.

In entrambi i casi, una volta effettuato il bonifico, l’ente dovrà trasmetterne copia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, utilizzando uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

  • dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it
  • dgterzosettorediv1@lavoro.gov.it

La rinuncia a percepire il 5 per mille

Qualora un ente voglia continuare a rimanere iscritto nel Runts ma non sia più interessato a ricevere il 5 per mille, deve inviare una pratica “5 per mille” sulla piattaforma eliminando la relativa spunta all’accreditamento. Un’utile guida su come presentare tale istanza è presente sul sito di Cantiere terzo settore.

La manifestazione di rinuncia a percepire il 5 per mille, effettuata nel Runts ed espressa entro il 31 dicembre dell’anno finanziario di riferimento, si considera effettuata per quell’anno finanziario; quella successiva al 31 dicembre si considera effettuata per l’anno finanziario successivo.

Ne consegue che, qualora l’ente intenda non percepire il contributo anche di annualità precedenti, di cui è risultato destinatario e che non risulta ancora erogato, sarà necessario inviare una PEC all’indirizzo dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it, allegando la copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, in cui si dichiara l’intenzione di non volere beneficiare più del 5 per mille, specificando l’annualità o le annualità a cui si desidera rinunciare.

Qualora, infine, l’ente voglia ricominciare a percepire il 5 per mille, lo stesso dovrà procedere con un nuovo accreditamento, effettuando la relativa pratica nel Runts.

Si ricorda che il riaccreditamento al 5 per mille che faccia seguito ad una precedente rinuncia, anche nel medesimo anno di riferimento, equivale a nuovo accreditamento anche se l’ente proviene dall’elenco permanente. Ne consegue che l’ente, in tal caso, seguirà le regole che valgono per i nuovi iscritti.

*di Daniele Erler

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