
Nuove regole su salute e sicurezza per il volontariato di protezione civile
Il dl 159/2025 introduce obblighi su formazione, dispositivi di protezione e controlli sanitari per organizzazioni e volontari, riconoscendo la specificità del Terzo settore.
Il decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 254/2025, introduce un pacchetto di misure in tema di salute e sicurezza.
Tra queste, si interviene sulle organizzazioni di volontariato di protezione civile, sulle reti associative e sugli altri enti del Terzo settore che svolgono attività di protezione civile, definendo un quadro più preciso di diritti e doveri per enti e volontari (art. 18).
Chi rientra nella nuova disciplina
Si qualifica come “organizzazioni di protezione civile” le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri Ets che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale, insieme alle altre forme di volontariato organizzato iscritte nell’elenco nazionale previsto dal Codice della protezione civile (art. 18 che modifica il dlgs n. 81/2008 introducendo anche l’art. 3-bis).
Le regole si applicano anche al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana e ai corpi dei vigili del fuoco volontari delle Regioni a statuto speciale.
Volontari equiparati (solo in parte) ai lavoratori
Il volontario di protezione civile è equiparato al lavoratore soltanto per gli aspetti collegati a formazione, informazione, addestramento, controllo sanitario e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Resta il dovere di prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti nelle sedi, nei luoghi di intervento, formazione ed esercitazione, in coerenza con la formazione ricevuta e con le procedure operative.
Il legale rappresentante dell’organizzazione è tenuto ad assicurare il rispetto degli obblighi previsti dal nuovo articolo 3-bis, salvo il caso in cui vi siano rapporti di lavoro, per i quali continua a valere la disciplina generale del dlgs n. 81/2008.
Obblighi di formazione, DPI e controlli sanitari
L’art. 18 del dl n. 159/2025 concentra gli obblighi delle organizzazioni su alcuni punti chiave:
- garantire a ogni volontario, in relazione agli scenari di rischio e ai compiti svolti, adeguata formazione, informazione e addestramento;
- assicurare un controllo sanitario di base, inteso come insieme di accertamenti medici finalizzati alla prevenzione;
- fornire attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego, accompagnati da formazione e addestramento al corretto utilizzo.
Il controllo sanitario può essere svolto da strutture mediche interne, da altre organizzazioni con cui si stipulano accordi oppure da strutture del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o private accreditate, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Un chiarimento importante riguarda i luoghi: sedi, aree di esercitazione, formazione e intervento dei volontari, salvo che vi si svolgano attività lavorative, non sono considerati “luoghi di lavoro” ai fini del dlgs n. 81/2008. Ciò consente una disciplina più aderente alle caratteristiche del volontariato, pur mantenendo obblighi specifici di prevenzione.
Sorveglianza sanitaria mirata
Le organizzazioni, la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico devono individuare i volontari che, nello svolgimento dell’attività, sono esposti ai fattori di rischio oltre determinate soglie, affinché siano sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo l’art. 41 dlgs n. 81/2008.
Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Valle d’Aosta tale individuazione, così come le modalità di valutazione del rischio, sono affidate alle autorità di protezione civile competenti; la sorveglianza sanitaria segue comunque le modalità già definite da un decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Continuità e prossimi passi per gli Ets
Il decreto riconosce la validità delle attività di formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario già svolte dalle organizzazioni, se coerenti con gli scenari di rischio individuati dalle autorità.
Prevede inoltre che ulteriori misure su formazione, dispositivi di protezione, controllo e sorveglianza sanitaria possano essere definite con successivi decreti del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata in materia di protezione civile.
Per le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri Ets che operano nella protezione civile, il dl. introduce un quadro più chiaro di responsabilità, chiede di strutturare meglio formazione e controlli sanitari e riconosce al tempo stesso la specificità del volontariato e la necessità di non rallentare gli interventi in emergenza.
*di Chiara Meoli

