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©Andrea Angelini, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano".

Cosa succede alle Onlus che si iscrivono tardivamente al Runts?

30 Aprile 2026
Città: ROMA

(di Canteire Terzo settore*) – In una nota ministeriale si chiariscono alcuni aspetti sulla devoluzione del patrimonio incrementale, l’istruzione delle domande, i controlli e l’uso dell’acronimo per gli enti che hanno presentato istanza di iscrizione dopo il termine ultimo del 31 marzo 2026

Con la piena operatività del nuovo impianto fiscale per il Terzo settore, dal primo gennaio 2026 anche l’Anagrafe unica delle Onlus è stata definitivamente soppressa. Le organizzazioni intenzionate ad iscriversi al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) senza dover devolvere il patrimonio, hanno avuto tempo fino allo scorso 31 marzo per presentare la domanda. La stessa scadenza valeva per le ex Onlus intenzionate ad acquisire la qualifica di impresa sociale, le quali avrebbero dovuto avanzare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente.

Ma cosa succede a quelle organizzazioni che hanno presentato l’istanza dopo tale data, e quindi a partire dal 1° aprile 2026?

Per chiarire la posizione di questi enti e garantire uniformità amministrativa sul territorio nazionale, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato la nota direttoriale n. 6665 del 28 aprile 2026.

Devoluzione del patrimonio incrementale

Innanzitutto, si ribadisce che le ex Onlus che presentano una domanda tardiva (dopo il 31 marzo) sono tenuti a devolvere l’eventuale patrimonio incrementale ad altri enti con finalità analoghe, come previsto dal d.lgs. 460/1997, previa richiesta obbligatoria di parere al Ministero.
Tuttavia, tale adempimento non costituisce un requisito per l’iscrizione al Runts e non è oggetto di verifica da parte degli uffici del Runts nella fase istruttoria.

Come vengono istruite le domande tardive

Per quanto riguarda gli enti senza personalità giuridica (o che non intendono acquisirla), quindi, le istanze sono trattate come ordinarie domande di iscrizione, secondo la procedura prevista dal dm 106/2020.

Per gli enti con personalità giuridica o che intendono acquisirla (art. 22 del codice del Terzo settore), invece, la mancata devoluzione rimane un profilo che non rende improcedibile l’istanza, ma può incidere sulla sussistenza del patrimonio minimo richiesto dalla legge.
In questo caso il notaio deve verificare che il patrimonio minimo non sia compromesso dalla quota da devolvere. Allo stesso tempo, gli uffici del Runts dovranno verificare la completezza formale dell’istanza e dell’attestazione notarile e possono chiedere chiarimenti o integrazioni.

Alcune precisazioni sulla scadenza del 31 marzo 2026

Il Ministero ribadisce che il 31 marzo 2026 era il termine ultimo per l’avvio del procedimento di iscrizione. Nel caso di enti dotati di personalità giuridica (o che la intendono ottenere), qualora il notaio abbia ricevuto la delibera ai fini dell’iscrizione al Runts prima del 31 marzo 2026 ed abbia provveduto a depositarla entro i 20 giorni successivi (quindi nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22 del codice del Terzo settore), ma comunque in data successiva al 31 marzo 2026, la domanda è considerata tardiva.

I controlli sulla devoluzione

Per verificare il rispetto dell’obbligo devolutivo da parte delle ex Onlus non iscritte o iscritte tardivamente, gli elenchi degli enti iscritti al Runts, integrati dal Ministero con le richieste di parere devolutivo presentate dagli enti, saranno periodicamente trasmessi all’Agenzia delle entrate.

Uso dell’acronimo “Onlus” nella denominazione

Infine, il Ministero richiama l’attenzione sul mantenimento dell’acronimo Onlus nella denominazione degli enti e sul conseguente utilizzo dello stesso. Pur non essendo più previste sanzioni, gli uffici del Runts inviteranno gli enti a modificare la denominazione alla prima occasione utile, per evitare confusione nei confronti dei cittadini, senza conseguenze sull’iscrizione o sulla permanenza nel registro.

*di Lara Esposito

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