
Runts: diffida, Pec e cancellazione degli enti
(da Cantiereterzosettore.it*) Tre recenti sentenze del Tar del Lazio definiscono quando la pubblicazione sul Burl è sufficiente e quando, invece, comunicare direttamente la diffida all’ente prima della cancellazione. Per gli enti rimane imprescindibile il corretto aggiornamento dei dati e la consultazione della pec
Le sentenze del Tar Lazio, Sezione V, n. 8140 del 4 maggio 2026, n. 11418 del 22 giugno 2026 e n. 11634 del 25 giugno 2026 rappresentano un passaggio fondamentale nell’evoluzione della disciplina del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
Le decisioni affrontano una questione destinata ad incidere profondamente sull’operatività degli Uffici Runts e sulla posizione giuridica degli enti del Terzo settore (Ets): la legittimità del procedimento di cancellazione dell’ente dal registro.
La giurisprudenza amministrativa in questione chiarisce che la cancellazione non costituisce un mero adempimento tecnico conseguente all’accertamento di un’inadempienza documentale, bensì un procedimento amministrativo complesso, soggetto integralmente ai principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, proporzionalità e partecipazione procedimentale.
La sentenza n. 8140/2026: la diffida deve essere comunicata direttamente all’ente
Con la sentenza n. 8140/2026 il Tar Lazio affronta il tema della cancellazione conseguente alla mancata regolarizzazione della posizione dell’ente.
La controversia trae origine dal provvedimento con cui la Regione Lazio ha disposto la cancellazione di una organizzazione di volontariato (Odv) dal Runts per il mancato adempimento degli obblighi di aggiornamento delle informazioni e di deposito degli atti previsti dal codice del Terzo settore (dlgs n. 117/2017) e dal dm n. 106/2020.
L’ente ricorrente, iscritto al Runts a seguito della procedura di trasmigrazione automatica dal precedente registro regionale delle organizzazioni di volontariato, ha impugnato il provvedimento di cancellazione sostenendo di avere ricevuto esclusivamente la comunicazione finale della cancellazione, notificata mediante posta elettronica certificata (pec), senza che gli fosse mai stata comunicata la preventiva diffida ad adempiere, atto presupposto previsto dalla normativa vigente. L’esistenza della diffida è stata conosciuta soltanto attraverso la lettura del provvedimento conclusivo, dal quale emergeva che la Regione aveva ritenuto sufficiente la pubblicazione della diffida sul bollettino ufficiale della Regione Lazio (Burl).
La Regione Lazio ha difeso la legittimità del proprio operato richiamando il valore di pubblicità legale attribuito al bollettino ufficiale dalla normativa regionale e sottolineando di avere comunque attivato ulteriori strumenti informativi, quali comunicazioni attraverso il Forum del Terzo Settore, il Csv Lazio e specifici webinar informativi.
Nel merito, il Tar ha evidenziato come il Runts costituisca il registro pubblico attraverso il quale gli enti acquisiscono la qualifica di Ets e possono beneficiare delle correlate agevolazioni, partecipare ai procedimenti di co-programmazione e co-progettazione e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni. Proprio in considerazione della rilevanza degli effetti derivanti dall’iscrizione e, specularmente, dalla cancellazione, il legislatore ha previsto una procedura articolata, nella quale la diffida ad adempiere rappresenta un passaggio obbligatorio e indefettibile.
Sul punto, il Collegio sottolinea che l’art. 48 Cts e l’art. 20 dm n. 106/2020 impongono all’Ufficio del Runts di diffidare preventivamente l’ente inadempiente, assegnandogli un termine entro il quale regolarizzare la propria posizione. Soltanto dopo l’inutile decorso di tale termine può essere adottato il provvedimento di cancellazione.
La questione centrale del giudizio riguarda pertanto la natura giuridica della diffida e le modalità della sua comunicazione. Secondo il Tar, la diffida costituisce un atto individuale e recettizio, destinato a incidere direttamente sulla posizione giuridica del singolo ente. Essa non può essere assimilata a un atto generale o regolamentare, ma rappresenta il momento fondamentale attraverso il quale viene garantito il diritto dell’ente a partecipare al procedimento e a evitare la perdita della propria iscrizione mediante tempestiva regolarizzazione.
Il Tribunale richiama gli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, evidenziando come la comunicazione personale costituisca la regola generale nei procedimenti amministrativi individuali, mentre il ricorso a forme di pubblicità collettiva rappresenta un’eccezione ammissibile soltanto quando la comunicazione personale sia oggettivamente impossibile o particolarmente gravosa. Nel caso esaminato tale presupposto non ricorreva, poiché la Regione disponeva già dell’indirizzo pec di ciascun ente trasmigrato nel Runts.
Il Collegio osserva che la scelta di utilizzare esclusivamente la pubblicazione sul Burl non derivava quindi da un’impossibilità tecnica, bensì da esigenze organizzative e di economicità amministrativa, le quali, pur comprensibili, non possono comprimere le garanzie partecipative riconosciute ai destinatari del procedimento.
La sentenza evidenzia inoltre un’evidente incoerenza nell’azione amministrativa. Infatti, mentre la diffida era stata resa conoscibile soltanto attraverso la pubblicazione sul bollettino ufficiale, il provvedimento finale di cancellazione era stato invece regolarmente trasmesso mediante pec automatica generata dalla piattaforma informatica del Runts. Se il sistema informatico era tecnicamente in grado di inviare automaticamente la comunicazione della cancellazione, non vi era alcun impedimento a utilizzare il medesimo strumento anche per notificare la diffida, consentendo così all’ente di esercitare il proprio diritto di difesa e di procedere alla regolarizzazione.
Il Tar Lazio conclude che la cancellazione è stata adottata in violazione di legge, poiché la diffida non è stata validamente portata a conoscenza dell’ente mediante comunicazione personale. Il provvedimento viene pertanto annullato limitatamente alla parte in cui dispone la cancellazione dell’associazione dal Runts.
La pronuncia assume particolare rilievo sistematico perché afferma il principio secondo cui il procedimento di cancellazione dal Runts deve essere improntato al pieno rispetto del contraddittorio procedimentale. La diffida preventiva non costituisce un mero adempimento formale, ma rappresenta una garanzia sostanziale posta a tutela dell’ente, il quale deve essere effettivamente posto nella condizione di conoscere le irregolarità contestate e di sanarle prima di subire la perdita della qualifica di ente del Terzo settore. Ne consegue che la sola pubblicazione della diffida sul bollettino ufficiale regionale non può ritenersi sufficiente quando l’amministrazione dispone già del domicilio digitale dell’ente ed è in grado di effettuare una comunicazione individuale mediante pec.
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* articolo di Chiara Meoli

