
Conto Termico 3.0: incentivi anche per gli enti del Terzo settore
(da Cantiere Terzo settore*) – Pubblicato il decreto che aggiorna la disciplina per l’efficienza energetica e le rinnovabili: accesso esteso a Ets, cooperative sociali e comunità energetiche, con contributi fino al 100% per i piccoli Comuni e nuove tipologie di intervento ammissibili.
Nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2025 è stato pubblicato il decreto 7 agosto 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’“Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”, il cosiddetto Conto Termico 3.0.
Il provvedimento, che entrerà in vigore il 25 dicembre 2025, aggiorna la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione.
La nuova disciplina, in coerenza con le indicazioni del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, concorre al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore civile.
Conto termico anche per gli enti del Terzo settore?
Tra le principali novità figurano l’accesso esteso agli enti del Terzo Settore, cooperative sociali e di abitanti, società in house delle Pa e concessionari di servizi pubblici, la possibilità di ottenere gli incentivi anche attraverso comunità energetiche rinnovabili (Cer) e configurazioni di autoconsumo collettivo, l’inclusione degli edifici non residenziali privati del settore terziario, la revisione dei massimali di spesa per adeguarli ai prezzi di mercato e l’apertura a nuove tipologie come gli impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e le colonnine per veicoli elettrici, se abbinate alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche.
Quali interventi comprende il contro termico e quali percentuali di contributo sono previste?
Il nuovo Conto Termico 3.0 si applica a una vasta gamma di interventi, che possono essere ricondotti a due grandi categorie:
- quelli finalizzati all’efficienza energetica;
- quelli destinati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Le percentuali del contributo del Conto Termico 3.0 variano in base alla tipologia di beneficiario, alla natura dell’intervento e alla dimensione economica dello stesso, con differenze significative tra pubbliche amministrazioni, privati e imprese.
Il decreto prevede infatti meccanismi di incentivazione modulati per favorire sia i piccoli interventi diffusi sia le operazioni di maggiore portata, garantendo un sostegno proporzionato alle esigenze di ciascun soggetto:
- Privati e pubblica amministrazione: fino al 65% delle spese ammissibili;
- Comuni fino a 15.000 abitanti e specifici edifici pubblici (scuole, ospedali, Rsa): fino al 100% delle spese;
- Imprese: fino al 25% per efficienza energetica e 45% per rinnovabili, con maggiorazioni per Pmi, zone assistite e interventi che riducono del 40% i consumi di energia primaria;
- Piccoli interventi: per importi fino a 15.000 euro l’incentivo può essere erogato in un’unica soluzione; oltre tale soglia, i contributi sono distribuiti in rate costanti (2–5 anni).
Plafond
Il decreto fissa un plafond complessivo di 900 milioni di euro l’anno destinati al Conto Termico 3.0.
Le risorse sono ripartite in 400 milioni di euro per le pubbliche amministrazioni, 500 milioni di euro per i soggetti privati.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha la possibilità di rimodulare ogni anno le risorse tra i diversi comparti, in funzione dell’andamento delle richieste, così da evitare squilibri e garantire una maggiore efficacia dello strumento. In caso di esaurimento delle risorse annuali, il GSE provvede a sospendere l’accettazione delle domande fino al ripristino della disponibilità.
Gli incentivi non possono essere sommati ad altre agevolazioni statali, con l’eccezione degli strumenti di sostegno finanziario come i fondi di garanzia, i fondi di rotazione o i contributi in conto interesse. Le pubbliche amministrazioni godono peraltro di un regime più favorevole, potendo cumulare i contributi del Conto Termico con altre misure fino a coprire il 100% delle spese ammissibili.
Per le imprese l’accesso agli incentivi è vincolato a interventi che escludano l’utilizzo di impianti alimentati a combustibili fossili, incluso il gas naturale, nel pieno rispetto degli obiettivi di decarbonizzazione fissati a livello europeo e nazionale.
Modalità di accesso agli incentivi
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, su proposta del GSE, dovrà approvare le regole applicative per l’accesso alle misure d’incentivazione.
Le domande per la richiesta degli incentivi, presentate prima dell’entrata in vigore del decreto, sono soggette alla disciplina prevista dal dm “Conto termico 2.0” (dm 16 febbraio 2016), il quale continua ad applicarsi:
a) per le istanze di prenotazione dell’amministrazione pubblica accolte dal GSE e con lavori di realizzazione non conclusi, alla data di entrata in vigore del decreto;
b) per gli interventi delle amministrazioni pubbliche inerenti alla sostituzione dell’impianto esistente e all’installazione di impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione, in presenza di contratto di prestazione energetica stipulato in data antecedente al 1 gennaio 2025 ovvero di contratto per l’approvvigionamento dei medesimi generatori di calore stipulato in data antecedente al 1 gennaio 2025, a seguito di procedure di gara ad evidenza pubblica o mediante altri strumenti di acquisto gestiti da centrali di committenza, e per i quali l’istanza di accesso agli incentivi sia presentata entro un anno dall’entrata in vigore del decreto.
*di Chiara Meoli