
Distacco di personale e Iva: cosa cambia per gli enti del Terzo settore
(da Cantiere Terzo settore*) – Dall’Agenzia delle entrate una circolare che specifica le conseguenze per gli enti non commerciali, sia con partita Iva che senza
Con la circolare n. 5/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle entrate chiarisce l’impatto dell’art. 16-ter del cosiddetto “Decreto Salva-infrazioni” (Dl 131/2024) sul trattamento Iva delle operazioni di distacco o prestito di personale, recependo una storica sentenza della Corte di Giustizia Ue (C-94/19).
Fino al 2024, il distacco di personale era escluso dall’Iva se il soggetto distaccatario versava solo il rimborso dei costi. Con la nuova normativa, dal 1° gennaio 2025, anche i rimborsi a costo pieno sono considerati prestazioni di servizi imponibili ai fini Iva, salvo alcune eccezioni.
Per gli enti del Terzo settore (Ets) non commerciali è riconosciuto che il distacco continua ad essere fuori campo Iva:
– per gli enti non commerciali privi di partita Iva;
– per gli enti non commerciali con partita Iva che però operano il distacco al di fuori dell’attività commerciale di impresa.
Vengono anche distinti altri strumenti: codatorialità e avvalimento. La prima, nel contesto delle reti d’impresa, non comporta obblighi Iva se si tratta solo di ripartizione dei costi tra datori di lavoro congiunti. L’avvalimento, invece, può essere imponibile se prevede un corrispettivo, anche sotto forma di rimborso.
La nuova disciplina rappresenta una svolta per gli Ets che fanno ricorso al distacco di personale, imponendo un’attenta valutazione del profilo Iva delle operazioni, con particolare attenzione alla natura dell’attività, alla presenza di corrispettivi e all’organizzazione interna.
*di Massimo Novarino