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© Foto in copertina di Emiro Albiani, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"

Fondazione straniera e iscrizione al Runts: il Ministero chiarisce i requisiti

8 Ottobre 2025

(da Cantiere Terzo settore*) – In una nota, il Ministero del Lavoro interviene sul caso di una Onlus con sede in Germania e attività in Italia: per entrare nel Terzo settore, dovrà rispettare integralmente il codice, inclusa la clausola di devoluzione del patrimonio

Con la nota del 23 settembre scorso il Ministero del Lavoro delle politiche sociali si è pronunciato in ordine alla possibile iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) in qualità di ente del Terzo settore (Ets) di una fondazione con sede legale e amministrativa in Germania e sede di rappresentanza in Italia e iscritta all’anagrafe delle Onlus dal 2014.

La fondazione in questione svolge in via prevalente un’attività di tutela della flora e della fauna e ha acquistato in Italia, utilizzando i proventi di donazioni raccolte in Germania, alcuni terreni di vaste dimensioni al fine di proteggere l’habitat naturale in linea con le sue finalità. Nello specifico, ha interrogato il Ministero in merito alla propria possibile iscrizione al Runts in qualità di Ets, in ragione della definitiva cessazione del regime Onlus a decorrere dal 2026, e alla disciplina applicabile in tema di devoluzione del patrimonio, limitatamente ai beni acquisiti in Italia, in vista della perdita della qualifica di Onlus.

Al riguardo, nella nota, dopo aver descritto ampiamente e in dettaglio il contesto normativo nazionale italiano e quello europeo di riferimento, il Ministero afferma che la fondazione di diritto tedesco in questione, qualora intenda conseguire la qualifica di Ets, deve conformarsi integralmente alle disposizioni del Codice del terzo settore, inclusa la clausola di devoluzione del patrimonio.

Inoltre, per quanto concerne proprio l’aspetto della devoluzione del patrimonio (conseguente alla perdita della qualifica di Onlus) composto dai terreni acquistati in Italia e intestati alla Onlus costituita in Italia, secondo il Ministero trova applicazione l’art. 10 del dlgs n. 460/1997, che amplia la platea dei possibili destinatari ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o, più genericamente, “a fini di pubblica utilità”.

*di Chiara Meoli

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