
Volontariato, riconosciute le competenze acquisite
(da Cantiere Terzo settore*) – Un decreto interministeriale attua il codice del Terzo settore e inserisce l’esperienza volontaria nel sistema nazionale di certificazione come esperienza di apprendimento permanente: ecco cosa cambia per enti, persone e istituzioni.
Il decreto interministeriale del 31 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2025, segna un passaggio decisivo nel percorso di riconoscimento delle competenze acquisite attraverso l’attività di volontariato.
Firmato dai Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali, dell’Istruzione e del Merito, dell’Università e della Ricerca e per la Pubblica Amministrazione, il provvedimento dà attuazione all’art. 19 del codice del Terzo settore (dlgs 117/2017) e definisce i criteri per il riconoscimento, in ambito scolastico e lavorativo, delle competenze maturate nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.
UN TASSELLO NEL SISTEMA NAZIONALE DELLE COMPETENZE
Il decreto si inserisce in un quadro più ampio di politiche nazionali per l’apprendimento permanente, avviato con la legge n. 92/2012 e consolidato con il dlgs 13/2013 sul sistema nazionale di certificazione delle competenze.
Viene inoltre richiamato il decreto interministeriale del 5 gennaio 2021, che definisce le “Linee guida per l’interoperabilità degli enti pubblici titolari del Sistema nazionale di certificazione delle competenze (SNCC)”. Quest’ultimo stabilisce le specifiche tecniche per il rilascio, la conservazione e la registrazione digitale delle attestazioni, garantendo tracciabilità, trasparenza e comparabilità dei risultati di apprendimento.
In questa cornice, il decreto del 31 luglio 2025 rappresenta il punto di incontro tra la normativa sulle competenze e le politiche del Terzo Settore, riconoscendo formalmente il volontariato come contesto di apprendimento non formale e civico, in grado di generare valore personale, sociale e professionale.
DALL’ESPERIENZA ALLA COMPETENZA
L’articolo 1 del decreto chiarisce l’obiettivo generale: promuovere il volontariato, in particolare tra i giovani, come esperienza formativa che contribuisce alla crescita umana, civile e culturale della persona.
Si punta così a rendere visibili e spendibili in ambito educativo e lavorativo le competenze maturate “sul campo”: capacità di collaborazione, gestione del tempo, problem solving, comunicazione, leadership e responsabilità.
L’articolo 3 definisce i criteri operativi per l’individuazione delle competenze esercitate nel volontariato: durata minima di 60 ore in dodici mesi, processi strutturati di documentazione e verifica, possibilità di avvio sia su richiesta della persona sia su iniziativa degli enti titolati.
Non un semplice riconoscimento “formale”, dunque, ma un percorso fondato su evidenze documentate, con strumenti e procedure condivise.
IL RUOLO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Elemento centrale del provvedimento è l’attribuzione agli enti del Terzo settore (Ets) del ruolo di soggetti titolati a erogare il servizio di individuazione e messa in trasparenza delle competenze, secondo gli standard previsti dal dm 9 luglio 2024.
Gli Ets potranno operare anche in collaborazione con i Centri duali nazionali per lo sviluppo delle competenze professionali (cioè luoghi di formazione alternanza scuola-lavoro implementato a livello regionale attraverso una rete di istituzioni formative e imprese), rafforzando la rete territoriale e il supporto operativo
Questa impostazione riconosce al Terzo Settore non solo una funzione sociale, ma anche una responsabilità educativa, collocandolo stabilmente nel sistema nazionale delle politiche per la valorizzazione delle competenze comunque acquisite in contesti formali, non formali ed informali e l’apprendimento permanente.
IL PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE: QUALITÀ E TRASPARENZA
L’articolo 5 descrive il processo in cinque fasi:
- Informazione e accesso – per assicurare pari opportunità e consapevolezza;
- Progetto personalizzato, con durata, obiettivi e risultati attesi;
- Tutoraggio da parte di una figura dedicata, incaricata di accompagnare e documentare il percorso;
- Documento di trasparenza rilasciato al termine, conforme al modello previsto dal decreto del 5 gennaio 2021;
- Conservazione e registrazione digitale delle attestazioni, nel rispetto del Codice dell’amministrazione digitale (dlgs 82/2005) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
PORTABILITÀ E RICONOSCIMENTO UFFICIALE
L’articolo 6 introduce il principio di portabilità delle competenze, prevedendo che le attestazioni rilasciate possano essere riconosciute nei percorsi scolastici, formativi e universitari, nonché considerate nei concorsi pubblici e nei processi di selezione del personale.
Si tratta di un passo significativo verso la valorizzazione dell’azione volontaria anche in ottica della occupabilità
MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO CONTINUO
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’articolo 7, coordinerà le attività di monitoraggio e valutazione, garantendo coerenza con quanto previsto dal dm 9 luglio 2024.
Il monitoraggio permetterà di misurare l’efficacia dei processi, individuare le buone pratiche e valorizzare i dati prodotti dagli Ets, rafforzando la governance nazionale del sistema.
UN PERCORSO PREPARATO DAL TERZO SETTORE
Il decreto non nasce nel vuoto: arriva al termine di un percorso di studio e sperimentazione che ha visto impegnate le reti del Terzo Settore negli ultimi anni.
Molti enti hanno avviato percorsi formativi specifici per la creazione di figure dedicate ai servizi di individuazione e validazione delle competenze e hanno prodotto ricerche e strumenti operativi di grande valore scientifico.
Tra questi si segnala il volume “Analisi e innovazione dei processi formativi del Terzo Settore. Competenze strategiche dei volontari” (Lupetti 2025), che ha anticipato molti dei principi oggi formalizzati nel decreto, delineando un modello di formazione basata sull’esperienza e sulla riflessività.
Grazie a questi contributi, il sistema di riconoscimento delle competenze nel volontariato arriva oggi su basi solide, con un linguaggio condiviso e una consapevolezza diffusa.
VERSO UNA CULTURA DEL RICONOSCIMENTO
Il nuovo decreto rappresenta un passo avanti verso una cultura della valorizzazione del sapere esperienziale.
Riconoscere le competenze apprese nel volontariato significa restituire dignità e valore all’impegno civile, rafforzare il legame tra partecipazione e cittadinanza attiva, creare ponti tra educazione, lavoro e comunità.
In definitiva, questo provvedimento consolida il diritto di ciascuna persona a vedere riconosciuto ciò che sa fare, anche quando appreso al di fuori dei percorsi formali.
Un riconoscimento che non premia solo il volontario, ma l’intera società, perché trasforma la solidarietà in competenza condivisa e generativa.
CRITICITÀ
La cura nella gestione dei dati e nell’archiviazione delle evidenze è un elemento di garanzia per la qualità del sistema e per la tutela delle persone. La gestione dei dati rilancia un punto ancora aperto che riguarda la mancanza di un’infrastruttura unica per la registrazione, conservazione e interoperabilità delle attestazioni rilasciate dagli enti. Attualmente, i sistemi di gestione documentale e di tracciamento delle competenze rischiano di restare frammentati tra regioni, amministrazioni e reti associative, con conseguente perdita di uniformità e accessibilità.
Costruire una dorsale nazionale unica, integrata nel Sistema informativo unitario del Ministero del Lavoro e collegata alle piattaforme regionali, consentirebbe di:
- garantire la validità giuridica e la verificabilità delle attestazioni;
- assicurare standard comuni di conservazione e sicurezza dei dati;
- facilitare la consultazione diretta da parte dei cittadini e l’interoperabilità con il sistema educativo e con il mercato del lavoro.
Solo attraverso un’infrastruttura condivisa e stabile sarà possibile dare piena attuazione al diritto al riconoscimento delle competenze, trasformando il decreto in una leva effettiva di trasparenza, mobilità e coesione sociale.
Di seguito inseriamo due schede
1) Le principali novità del decreto
- Riconoscimento ufficiale delle competenze acquisite nei percorsi di volontariato, in ambito scolastico e lavorativo.
- Ruolo centrale degli enti del Terzo settore (Ets) come soggetti titolati per l’individuazione e la messa in trasparenza delle competenze.
- Durata minima di 60 ore in 12 mesi per il riconoscimento dell’attività di volontariato.
- Progetto personalizzato tra volontario ed ente, con tutoraggio dedicato e raccolta di evidenze.
- Documento di trasparenza conforme al modello del decreto interministeriale 5 gennaio 2021.
- Archiviazione digitale e tracciabilità delle attestazioni secondo gli standard nazionali (CAD e GDPR).
- Portabilità e spendibilità delle competenze nei percorsi formativi, universitari e nei concorsi pubblici.
- Monitoraggio nazionale a cura del Ministero del Lavoro, in sinergia con il DM 9 luglio 2024.
- Collaborazioni possibili con i Centri duali nazionali per lo sviluppo delle competenze.
- Rafforzamento del ruolo educativo del Terzo settore, quale soggetto promotore dell’apprendimento permanente.
2) Riferimenti normativi principali
- Decreto interministeriale 31 luglio 2025, “Definizione dei criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato” (GU n. 248 del 24 ottobre 2025).
- Decreto interministeriale 9 luglio 2024, “Disciplina dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze”.
- Decreto interministeriale 5 gennaio 2021, “Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperabilità degli enti pubblici titolari del Sistema nazionale di certificazione delle competenze”.
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali”.
- Legge 28 giugno 2012, n. 92, “Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo Settore”.
- Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dlgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) per la gestione e conservazione delle attestazioni.
*di Patrizia Bertoni

