Novità della Legge sulla concorrenza: obbligo di pubblicazione on line dei rapporti economici con la Pa

Città: ANCONA - Giovedì, 15 Febbraio 2018 Scritto da

Interpretazioni divergenti sulla decorrenza dell'obbligo introdotto per tutte le organizzazioni che ricevono contributi dalle amministrazioni pubbliche o altri enti pubblici, quando superiori a 10.000 euro. L'indicazione condivisa dal CSV Marche.

ANCONA - Per le organizzazioni che ricevono contributi o comunque vantaggi di tipo economico da parte delle pubbliche amministrazioni o da altri enti pubblici, viene introdotto dall'art. 1, cc. 125-129 della Legge 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) un nuovo adempimento che obbliga le stesse a pubblicare sul proprio sito internet, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, l'entità delle cifre ricevute.
Il nuovo obbligo non deve essere applicato quando l'importo di tali diverse voci sommate fra di loro non supera nell'anno solare i 10.000 euro.

L'obbligo riguarda "le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni" (oltre che con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni), e cioè che ricevono da queste "sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere". Sono previste anche sanzioni pesanti per il mancato adempimento di tale obbligo, che riguarda la restituzione delle somme ai soggetti eroganti: ciò dovrebbe avvenire qualora le informazioni non vengano pubblicate per oltre tre mesi a partire dalla data del 28 febbraio.

La norma in oggetto recita "a decorrere dall'anno 2018" ma questo ha creato qualche divergenza di interpretazione perché non sembra chiaro se si riferisca all'anno in cui sono stati erogati i vantaggi economici dalle pubbliche amministrazioni, o al primo anno in cui devono avvenire le pubblicazioni sul sito internet delle organizzazioni.

Nell'articolo "Per il Terzo Settore trasparenza soft" di Giuseppe Latour pubblicato su Il Sole 24 Ore di mercoledì 14 febbraio 2018, si dice "...scongiurato il pericolo di un'attuazione retroattiva sul 2017, i dati relativi al 2018 andranno pubblicati a febbraio del 2019. Quindi, a partire dal prossimo anno." E si aggiunge: "Ragionando su queste premesse, allora, non regge l'interpretazione restrittiva che vorrebbe gli obblighi di pubblicazione in partenza già da mercoledì 28 febbraio, con una portata retroattiva sul 2017. Perché, in assenza di una previsione esplicita, l'orientamento più plausibile va nella direzione di un adempimento da attivare a partire dal prossimo anno, per le somme relative al 2018."

L'interpretazione della norma sembra quindi essere quella che l'esercizio di competenza e quindi i contributi ricevuti da enti pubblici a cui fare riferimento per la pubblicazione è quello dell'anno 2018 e di conseguenza la pubblicazione dei rendiconti relativi dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2019.

Tuttavia vi segnaliamo che alcuni hanno interpretato la norma in forma più restrittiva e prudenziale e quindi intendono l'adempimento necessario entro il 28 febbraio 2018 facendo riferimento ai contributi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell'anno 2017.

Alla luce di quanto sopra, il CSV Marche è propenso a condividere l'interpretazione data da Il Sole 24 Ore, che è anche l'intrpretazione data da CSVnet (il coordinamento dei CSV italiani), ma ritiene importante che le organizzazioni siano a conoscenza della normativa e delle diverse interpretazioni, in modo che possano rapportarsi con gli Enti da cui hanno ricevuto vantaggi economici di qualsiasi genere, al fine di decidere consapevolmente se adempiere già dal 28/02/2018 o meno.

Eventuali nuovi sviluppi o chiarimenti saranno oggetto di successive comunicazioni.

Ultima modifica il Lunedì, 22 Luglio 2019 13:19